Con laCircolare n. 3/E del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito — in formato domanda e risposta — una serie di chiarimenti fondamentali sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali. Una misura introdotta dallaLegge 30 dicembre 2025, n. 199(Legge di Bilancio 2026) che interessa milioni di lavoratori dipendenti del settore privato e che richiede ora un’attuazione corretta nelle buste paga.
Per iConsulenti del Lavoroe i datori di lavoro, conoscere nei dettagli le regole applicative è indispensabile: l’agevolazione non è automatica e richiede una valutazione caso per caso dei contratti applicati e degli aumenti corrisposti.
La norma di riferimento: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
La Legge n. 199/2025 ha introdotto un regime di tassazione agevolata per i lavoratori dipendenti del settore privato, articolato in due misure:
- Imposta sostitutiva al 5%sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione dei rinnovi di CCNL sottoscritti neltriennio 2024-2026, in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali.
- Imposta sostitutiva al 15%sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni (fino a 1.500 euro annui).
In questo articolo analizziamo nel dettaglio ladetassazione al 5%sugli aumenti contrattuali, la novità di più ampia applicazione.
Quali rinnovi CCNL rientrano nel beneficio
L’agevolazione si applica agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi diCCNL sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. È dunque fondamentale verificare ladata di sottoscrizionedel CCNL applicato in azienda: se il contratto è stato siglato prima del 2024, l’imposta sostitutiva non si applica, anche se le somme vengono erogate nel 2026.
Un chiarimento importante della Circolare 3/E riguarda i cosiddettiaumenti retroattivi: quando un CCNL firmato nel triennio 2024-2026 riconosce aumenti con decorrenza economica precedente (ad esempio dal 2023), la detassazione al 5% si applica comunque a tali somme, purché corrisposte nel 2026.Fanno eccezione gli importi erogati “una tantum”, che restano esclusi dal beneficio in ogni caso.
Cosa include l’imposta sostitutiva al 5%: le voci ammesse
La Circolare 3/E ha chiarito che il beneficio si estende anche alle voci retributive strettamente connesse agli aumenti contrattuali:
- Ferie e festività soppresse: gli incrementi retributivi si riflettono anche sulla retribuzione dei giorni di ferie e delle festività soppresse, e l’agevolazione si estende a questi importi.
- Gratifica feriale: se prevista dal CCNL, beneficia dello stesso trattamento agevolato.
- Trattamento aggiuntivo per la festività del 4 novembre: dove previsto dal contratto collettivo, rientra nell’agevolazione.
Restano inveceesclusidal beneficio: gli importi “una tantum”, le somme da accordi esclusivamente aziendali o territoriali senza CCNL di riferimento, e gli aumenti da CCNL sottoscritti prima del 2024.
Il caso del superminimo: come funziona l’assorbimento
Uno dei punti più pratici chiariti dalla Circolare riguarda ilsuperminimo, ossia la maggiorazione retributiva individuale che alcune aziende riconoscono ai dipendenti al di sopra dei minimi contrattuali. In molti casi i rinnovi CCNL prevedono che gli aumenti vengano assorbiti dal superminimo.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che,anche in caso di assorbimento del superminimo, l’imposta sostitutiva del 5% si applica comunque: superminimo e aumento CCNL svolgono la stessa funzione economica e hanno natura retributiva equivalente. Il datore di lavoro non perde quindi l’agevolazione per il solo fatto di aver assorbito l’aumento nel superminimo preesistente.
Quando NON si applica la detassazione al 5%
- L’aziendanon applica alcun CCNL: l’agevolazione presuppone l’attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali.
- Le somme derivanosolo da accordi aziendali o territoriali, senza un CCNL nazionale sottoscritto nel triennio 2024-2026.
- Si tratta diimporti una tantum, anche se nell’ambito di un rinnovo contrattuale.
- IlCCNL è stato sottoscritto prima del 2024: gli aumenti da rinnovi più datati non beneficiano dell’agevolazione.
Come applicare la detassazione in busta paga
Dal punto di vista operativo, il sostituto d’imposta (il datore di lavoro) deve:
- Identificare le voci retributiveche rientrano nell’aumento contrattuale derivante dal rinnovo CCNL 2024-2026.
- Verificare la data di sottoscrizionedel CCNL applicato in azienda.
- Assoggettare le somme all’imposta sostitutiva del 5%in luogo dell’IRPEF e delle addizionali.
- Gestire eventuali riduzioni per superminimoapplicando comunque l’agevolazione sull’intero incremento contrattuale.
- Escludere gli importi una tantumdall’applicazione dell’imposta sostitutiva.
È importante che ilsoftware payrollutilizzato sia già aggiornato alle istruzioni della Circolare 3/E. Con i chiarimenti del 24 giugno, le procedure di elaborazione delle buste paga per giugno 2026 — e i conguagli per i mesi precedenti — devono tener conto di questi nuovi dettagli applicativi.
Impatto per Consulenti del Lavoro e professionisti delle paghe
Per iConsulenti del Lavoro, la Circolare 3/E richiede un’analisi sistematica delle posizioni di ogni azienda cliente: quali CCNL sono applicati e quando sono stati rinnovati? Ci sono aumenti retroattivi da includere nel beneficio? Come gestire i superminimi? Il software di gestione paghe è già allineato?
Le soluzioni diONE Lavorodi Wolters Kluwer integrano normativa contrattuale, prassi ministeriale e circolari dell’Agenzia delle Entrate in un’unica piattaforma aggiornata in tempo reale, pensata per i professionisti del lavoro. Per iConsulenti del Lavoro, avere accesso immediato ai testi contrattuali e ai chiarimenti ufficiali significa ridurre il rischio di errori applicativi e ottimizzare i tempi di elaborazione.
Il quadro completo: 5% sugli aumenti e 15% sul lavoro festivo e notturno
La detassazione al 5% sugli aumenti CCNL va letta insieme alla parallela agevolazione al15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni(fino a 1.500 euro annui). Le due misure operano in modo indipendente e possono cumularsi per lo stesso lavoratore che abbia diritto a entrambe. Il combinato disposto offre un vantaggio fiscale concreto: più potere d’acquisto netto per i lavoratori, senza aumento del costo del lavoro per le imprese.
Conclusione
La Circolare 3/E del 24 giugno 2026 fornisce le coordinate applicative per attuare correttamente la detassazione degli aumenti CCNL nel 2026. L’imposta sostitutiva al5% non è automatica: richiede una verifica attenta del CCNL applicato, della data di sottoscrizione, delle voci incluse ed escluse. Per i professionisti del lavoro, è il momento di aggiornare i processi di elaborazione paghe e di verificare la posizione di ogni cliente.
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