Il 7 aprile 2026 è entrata in vigore laLegge 11 marzo 2026, n. 34, la prima legge annuale espressamente dedicata alle piccole e medie imprese italiane. Tra le misure contenute nel provvedimento, l’articolo 11 introduce importanti novità in materia dismart working e sicurezza sul lavoro, con conseguenze pratiche immediate per datori di lavoro, aziende e consulenti del lavoro.
La norma modifica ilDecreto Legislativo n. 81/2008(Testo Unico sulla Sicurezza), inserendo per la prima volta obblighi specifici e sanzioni penali per la gestione del lavoro agile al di fuori dei locali aziendali. Un cambiamento che i professionisti del lavoro non possono permettersi di ignorare.
Il contesto: perché la Legge PMI interviene sullo smart working
Il lavoro agile è regolato in Italia dallaLegge n. 81 del 2017, che ne disciplina le modalità di attivazione, i diritti del lavoratore e gli obblighi informativi del datore. Tuttavia, fino all’entrata in vigore della Legge PMI, le disposizioni sulla sicurezza per i lavoratori in smart working erano contenute in maniera frammentata, senza sanzioni specifiche e senza un quadro organico all’interno del T.U. 81/2008.
La Legge 34/2026 colma questa lacuna: il lavoro agile svolto in luoghi non controllati dal datore di lavoro entra a pieno titolo nel perimetro della normativa sulla sicurezza, con obblighi precisi e conseguenze penali in caso di inadempimento.
Cosa prevede l’articolo 11: gli obblighi del datore di lavoro
L’art. 11 della Legge n. 34/2026 introduce nel T.U. 81/2008 l’obbligo per il datore di lavoro di fornire,almeno una volta all’anno, unainformativa scrittaal lavoratore in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questo documento deve contenere:
- I rischi generalicollegati all’attività lavorativa;
- I rischi specificiderivanti dalla modalità di esecuzione del lavoro in luoghi non aziendali;
- Le indicazioni relative all’uso dei videoterminali, con specifico riferimento all’ergonomia della postazione di lavoro a casa o in altri luoghi.
L’obbligo si applica a tutti i contratti di lavoro agile attivi, indipendentemente dal settore, dalla dimensione aziendale o dalla forma contrattuale.
Le sanzioni: da obbligo formale a reato penale
Questa è la novità più dirompente della riforma. Prima della Legge 34/2026, la mancata consegna dell’informativa sulla sicurezza in smart working poteva al massimo configurare una violazione formale di dubbia applicabilità. Oggi èespressamente sanzionata con pene penali:
- Arresto da due a quattro mesioppureammenda da 1.200 a 5.200 europer la mancata consegna dell’informativa annuale;
- Nei casi più gravi di inottemperanza agli obblighi di salute e sicurezza, la sanzione può arrivare fino a7.403,96 euro di ammenda.
La scelta legislativa di introdurre l’arresto come possibile sanzione — ancorché alternativa all’ammenda — segnala chiaramente che il legislatore considera questa violazione non più come una mera irregolarità amministrativa, ma come unrischio concreto per la salute dei lavoratorida presidiare con strumenti efficaci.
L’impatto per i consulenti del lavoro
Per iConsulenti del Lavoro, la Legge 34/2026 genera un adempimento immediato da gestire per tutti i clienti che abbiano dipendenti in smart working. Le azioni prioritarie sono:
- Mappare i lavoratori in smart workingtra i clienti e verificare se dispongono già di un’informativa scritta aggiornata sulla sicurezza.
- Predisporre o aggiornare il modello di informativaper includervi i rischi specifici del lavoro agile e le indicazioni ergonomiche sui videoterminali.
- Calendarizzare la consegna annualedell’informativa, tenendo traccia documentale dell’avvenuto adempimento (firma del lavoratore e del RLS).
- Informare i clientidelle nuove sanzioni penali, che entrano nell’operatività quotidiana a partire dall’entrata in vigore della legge (7 aprile 2026).
Strumenti comeONE Lavorodi Wolters Kluwer Italia offrono banche dati e aggiornamenti normativi sempre allineati alle ultime novità legislative, supportando i consulenti nel mantenere i propri clienti in regola.
Le ricadute per le imprese e le PMI
Per lePMIe le aziende con dipendenti in smart working, la norma introduce un obbligo concreto che va inserito nelcalendario degli adempimenti annualiaccanto ai classici appuntamenti in materia di sicurezza sul lavoro.
In pratica, ogni datore di lavoro che utilizzi il lavoro agile dovrà:
- Redigere (o aggiornare) un documento specifico sui rischi dello smart working;
- Consegnarlo formalmente al lavoratore e al RLS entro il 7 aprile 2026 per i contratti già attivi, e prima dell’avvio per i nuovi contratti;
- Conservare prova documentale della consegna.
Questo adempimento si aggiunge — e si integra con — il documento già previsto dalla Legge 81/2017 sull’accordo individuale di lavoro agile, che rimane in vigore nella sua formulazione originaria.
Il quadro d’insieme: smart working sempre più regolamentato
La Legge PMI n. 34/2026 si inserisce in un trend normativo che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato le tutele dei lavoratori da remoto, aumentando parallelamente le responsabilità dei datori di lavoro. Dopo la stagione della semplificazione emergenziale durante il Covid, il pendolo normativo si è spostato verso unaformalizzazione crescente degli obblighi:
- Legge 81/2017: accordo individuale, diritti del lavoratore, diritto alla disconnessione;
- D.Lgs. 81/2008 (aggiornato): sicurezza sul lavoro, ora estesa esplicitamente allo smart working;
- Legge 34/2026: informativa annuale obbligatoria con sanzioni penali.
Per le aziende, questo significa che lo smart working non è più un benefit informale da gestire con un accordo privato, ma una modalità lavorativa con unquadro normativo completo e sanzionato. La compliance richiede un presidio professionale costante.
Checklist operativa per essere in regola
- ✅ Verificare se ci sono dipendenti con accordi di smart working attivi;
- ✅ Predisporre l’informativa scritta sui rischi (generale + specifica smart working + videoterminali);
- ✅ Consegnare l’informativa al lavoratoreeal RLS con firma di ricevuta;
- ✅ Inserire in agenda il rinnovo annuale dell’informativa;
- ✅ Aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) per includere i rischi specifici del lavoro agile;
- ✅ Formare i lavoratori sulle corrette pratiche ergonomiche in smart working.
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