Salta al contenuto principale

AGENZIE WOLTERS KLUWER ITALIA

Un cambiamento normativo di portata storica è in arrivo per studi legali, imprese tecnologiche e chiunque sviluppi o distribuiscasoftware, sistemi di intelligenza artificiale e piattaforme digitali: il nuovo schema di decreto legislativo presentato dal Governo per l’attuazione dellaDirettiva UE 2022/2100estende il regime dellaresponsabilità da prodotto difettoso— finora applicato quasi esclusivamente ai beni fisici — anche ai prodotti digitali. Una svolta epocale del diritto civile italiano che gli avvocati devono conoscere subito.

Il vecchio regime: origine e limiti

Fino ad ora, la responsabilità da prodotto difettoso in Italia era disciplinata dal D.P.R. n. 224/1988 — oggi confluito nel Codice del Consumo agli artt. 114 e ss. — che recepiva la storica Direttiva 85/374/CEE. Questo regime si fondava su un concetto di “prodotto” essenzialmente fisico: beni mobili, compresi quelli incorporati in altri beni o immobili.

Ilsoftwareera tendenzialmente escluso, salvo interpretazioni estensive isolate della giurisprudenza. I sistemi di intelligenza artificiale, non esistenti nel 1985, erano ovviamente fuori campo. Lepiattaforme digitali, pur avendo un ruolo di distribuzione analogo a quello del produttore tradizionale, erano difficilmente inquadrabili nella responsabilità oggettiva prevista dal regime.

La svolta del 2026: cosa cambia con il nuovo decreto

Lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo nel settembre 2026 attua laDirettiva UE 2022/2100e introduce cambiamenti fondamentali nella nozione di “prodotto”:

  • Il software è “prodotto”: qualunque software, indipendentemente dalla modalità di distribuzione (SaaS, app, firmware, on-premise), è equiparato a un prodotto fisico ai fini della responsabilità civile
  • I sistemi di AI sono inclusi: i sistemi di intelligenza artificiale rientrano nella definizione di “prodotto difettoso” quando il loro comportamento causa danni
  • Le piattaforme digitaliche svolgono funzioni assimilabili a quelle del produttore o importatore possono essere chiamate a rispondere in solido
  • I prodotti connessi e aggiornabili da remotorestano soggetti alla normativa anche dopo la vendita, per gli aggiornamenti successivi che modificano le caratteristiche del prodotto

La responsabilità oggettiva si estende al digitale

Il principio cardine del regime — laresponsabilità oggettiva del produttore— si applica ora integralmente al mondo digitale. Questo significa che:

  • Il produttore di software o di un sistema AI è responsabile dei danni causati dal prodotto difettosoindipendentemente dalla colpa
  • Il danneggiato deve provare solo il danno, il difetto del prodotto e il nesso causale tra i due
  • Non è necessario provare la negligenza o l’intenzionalità del produttore

Il “difetto” di un prodotto digitale può manifestarsi come:

  • Un bug o una vulnerabilità di sicurezza che causa danni a terzi (data breach, perdita di dati, interruzione di servizi)
  • Un comportamento imprevedibile o erroneo di un sistema AI (diagnosi errata, decisione discriminatoria, output fuorviante)
  • L’assenza di aggiornamenti di sicurezza per prodotti che l’utente ragionevolmente si aspetta vengano mantenuti
  • Istruzioni per l’uso inadeguate per prodotti digitali complessi

Nuove presunzioni di difettosità

Il decreto introduce anche nuovepresunzioni di difettositàche facilitano la posizione del danneggiato:

  • Si presume il difetto quando il prodotto non è conforme alle norme di sicurezza obbligatorie (es. requisiti AI Act, norme ENISA per la cybersicurezza)
  • Si presume il nesso causale in determinate circostanze, alleggerendo l’onere probatorio del consumatore

Rimangono le tradizionali cause di esonero — tra cui ilrischio da sviluppo(il difetto non era rilevabile al momento della messa in circolazione secondo lo stato dell’arte) — ma vengono adattate alle specificità dei prodotti digitali.

Il problema dei prodotti aggiornabili: la sfida per avvocati e produttori

Uno degli aspetti più innovativi — e più complessi dal punto di vista applicativo — riguarda iprodotti digitali aggiornabili da remoto. Un software o un sistema AI che viene regolarmente aggiornato può “diventare difettoso” in seguito a un aggiornamento successivo alla vendita.

Il decreto affronta questo tema prevedendo che il regime si applichi al momento della messa in circolazione dell’aggiornamento specificoche ha introdotto il difetto, non al momento della vendita originale. Questo crea sfide nuove sia per i produttori (necessità di versionare e documentare ogni rilascio) sia per gli avvocati delle vittime (identificare quale versione del prodotto ha causato il danno e quando è stata distribuita).

Implicazioni pratiche per gli studi legali

Per gli avvocati civilisti, l’estensione del regime al digitale apre scenari del tutto nuovi nella consulenza e nel contenzioso:

  • Consulenza preventiva alle imprese tech: revisione dei contratti di fornitura software, delle clausole di limitazione della responsabilità, delle polizze RC Prodotti
  • Assistenza in caso di danno da AI: istruzione dei fascicoli, raccolta delle prove (log di sistema, dataset di training, documentazione tecnica, versione del software), valutazione del nesso causale
  • Due diligence su piattaforme digitali: verifica dell’esposizione alla nuova responsabilità in operazioni M&A o investment su tech company
  • Difesa dei produttori: costruzione della strategia sulle esimenti, documentazione del processo di sviluppo, conformità alle norme tecniche UE e all’AI Act

Gli strumenti per lo studio legale nell’era digitale

Orientarsi in questa nuova normativa — che intreccia diritto civile, diritto UE, AI Act e cybersicurezza — richiede accesso rapido e aggiornato alle fonti primarie.Libra, la banca dati con AI di Wolters Kluwer, permette di ricercare in modo intelligente tra normativa europea e italiana, giurisprudenza e dottrina su responsabilità civile e diritto digitale, con risultati sempre pertinenti e aggiornati.

Per la gestione dei fascicoli e del flusso documentale dello studio,Kleosè il gestionale completo per avvocati, mentreONE Legale AIintegra banca dati normativa, giurisprudenza e AI generativa per l’analisi approfondita dei casi. La panoramica completa degli strumenti è disponibile sulla pagina dedicata aisoftware e banche dati con AI per studi legali.

Per la formazione continua su AI, responsabilità civile e diritto digitale, laformazione legale e complianceoffre percorsi specifici per avvocati e giuristi d’impresa.

Conclusioni: prepararsi prima dell’entrata in vigore

L’estensione della responsabilità da prodotto difettoso a software, AI e piattaforme non è più questione futura: lo schema di decreto è presentato e il recepimento della Direttiva 2022/2100 è già in corso. Per gli studi legali che assistono imprese tecnologiche, startup, sviluppatori software o piattaforme digitali, è il momento di aggiornarsi e di offrire proattivamente consulenza preventiva.

Il diritto digitale non è più una nicchia specialistica: è il cuore del diritto civile del prossimo decennio.

Vuoi supporto nella consulenza su responsabilità civile e diritto digitale per i tuoi clienti?

Contattaci per una consulenza dedicata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.I campi obbligatori sono contrassegnati*

I accept theTerms and Conditionsand thePrivacy Policy