Con ilDecreto Interministeriale del 4 settembre 2026, il Ministero del Lavoro ha adottato il nuovomodulo TFR3— lo strumento ufficiale con cui i lavoratori neoassunti dal 1° luglio 2026 comunicano le proprie scelte sulla destinazione del TFR e sull’adesione alla previdenza complementare. Per i Consulenti del Lavoro e le aziende si apre un nuovo adempimento: capire come funziona il TFR3, quando consegnarlo e cosa succede in assenza di una scelta espressa del dipendente.
Perché nasce il modulo TFR3
Il TFR3 dà attuazione allaLegge n. 199/2025, che ha introdotto l’adesione automatica alla previdenza complementareper i lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. La norma prevede che, se il dipendente non esprime una scelta entro il periodo di silenzio-assenso (6 mesi dall’assunzione), il TFR venga automaticamente destinato alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento prevista dal contratto o dall’accordo collettivo applicato.
Il TFR3 non è un semplice modulo di scelta: è anche la prova documentale che il datore di lavoro ha adempiuto all’obbligo informativonei confronti del dipendente, illustrandogli le opzioni disponibili e le conseguenze delle diverse scelte. Conservare il modulo firmato è fondamentale per la gestione di eventuali contenziosi futuri.
A chi si applica e da quando
Il TFR3 si applica a tutti ilavoratori dipendenti assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, part-time o apprendistato, purché non già iscritti a una forma di previdenza complementare.
Sono esclusi: i lavoratori con contratto di lavoro domestico, i lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare alla data di assunzione, e i lavoratori con meno di 6 mesi di anzianità contributiva complessiva secondo le modalità che saranno definite dal decreto direttoriale.
Cosa contiene il modulo TFR3
Il decreto del 4 settembre 2026 ha definito il contenuto del modulo, strutturato in cinque sezioni principali:
- Sezione A – Informativa: attestazione che il datore di lavoro ha fornito al dipendente tutte le informazioni sul funzionamento della previdenza complementare, sulle forme disponibili e sui vantaggi fiscali
- Sezione B – Scelta del lavoratore: il dipendente indica l’opzione tra adesione a una forma pensionistica complementare specifica, mantenimento del TFR in azienda (per imprese sopra 49 dipendenti il TFR va al Fondo di Tesoreria INPS), oppure nessuna scelta nel termine (silenzio-assenso)
- Sezione C – Posizione previdenziale pregressa: il lavoratore dichiara se ha aderito in precedenza a forme di previdenza complementare
- Sezione D – Facoltà di revoca: avvertenza che entro 60 giorni dall’assunzione è possibile rinunciare all’adesione automatica o cambiare forma pensionistica
- Sezione E – Firme: firma del lavoratore e del datore di lavoro con data
La procedura operativa: cosa fare dal primo giorno
- Entro il primo giorno di lavoro: il datore di lavoro consegna al dipendente il modulo TFR3 con la relativa informativa. La consegna va documentata (firma di ricezione o trasmissione digitale tracciata)
- Entro 30 giorni dall’assunzione: il lavoratore restituisce il modulo compilato con la propria scelta. In assenza, decorre il periodo di silenzio-assenso
- Fino a 6 mesi dall’assunzione: periodo di silenzio-assenso. Se il lavoratore non ha ancora espresso una scelta, il TFR viene destinato automaticamente alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento
- Entro 30 giorni dalla scadenza del silenzio-assenso: il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica complementare individuata e lo comunica all’INPS
La compilazione del modulo sarà disponibile anche in formatodigitale sul sito del Ministero del Lavoro, con possibilità di firma elettronica e notifica diretta al datore di lavoro. Le modalità tecniche esatte saranno definite con un successivo decreto direttoriale.
Vantaggi fiscali per il lavoratore: cosa comunicare
Nella consegna del TFR3, il CDL e il datore di lavoro devono assicurarsi che il lavoratore comprenda i principali vantaggi dell’adesione alla previdenza complementare:
- Deduzione fiscale: i contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui
- Tassazione agevolata in uscita: le prestazioni pensionistiche complementari sono tassate con aliquota del 15%, riducibile fino al 9% per iscritti da oltre 35 anni
- Contributo del datore di lavoro: in molti CCNL, l’adesione del dipendente attiva un contributo aggiuntivo del datore di lavoro al fondo pensione, che altrimenti verrebbe perso
- Anticipazioni: dopo almeno 8 anni di iscrizione, è possibile richiedere anticipazioni per spese sanitarie, acquisto prima casa o altri motivi
Rischi per il datore di lavoro in caso di inadempimento
Il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dalla Legge n. 199/2025 espone il datore di lavoro a responsabilità nei confronti del lavoratore. Se il dipendente subisce un pregiudizio economico — ad esempio perde il contributo aziendale al fondo pensione per una scelta non informata — può agire in sede giudiziale per il risarcimento del danno.
Il TFR3 firmato è la principale tutela del datore di lavoro: dimostra che l’informativa è stata fornita correttamente e che la scelta (o la non scelta) è stata del lavoratore in piena consapevolezza.
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Conclusioni
Il modulo TFR3 è il punto d’incontro tra la nuova disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare e gli adempimenti pratici che ricadono su datori di lavoro e Consulenti del Lavoro. Capire come funziona, quando consegnarlo e come conservarlo è oggi un adempimento imprescindibile per ogni studio che gestisce neoassunzioni dal 1° luglio 2026 in poi.
