Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il quarto decreto correttivo della riforma fiscale — un provvedimento omnibus che tocca auto aziendali, detrazione IVA, crediti d’imposta da bonus edilizi, familiari a carico e adempimento collaborativo. Il testo è ancora schema di decreto legislativo e dovrà passare alle commissioni parlamentari prima dell’approvazione definitiva. Ma le linee sono tracciate, e per commercialisti, consulenti e imprese vale la pena prepararsi subito.
Auto aziendali: fringe benefit più cari per i veicoli datati
Il capitolo più discusso riguarda il fringe benefit delle auto aziendali in uso promiscuo. Le percentuali base — già fissate dalla Legge di Bilancio 2025 — restano invariate:
- Veicoli tradizionali (benzina/diesel): 50% del valore forfetario ACI
- Veicoli ibridi plug-in: 20%
- Veicoli full electric: 10%
Il correttivo introduce però un incremento del 50% per i veicoli con più di cinque anni dalla prima immatricolazione. In pratica, un’auto aziendale diesel assegnata oltre il quinto anno costerà fiscalmente ancora di più al dipendente. La norma vuole incentivare il rinnovo delle flotte verso veicoli meno inquinanti.
Viene inoltre previsto un maggior valore del 5% forfettario quando la vettura è equipaggiata con accessori o allestimenti a carico dell’azienda non già valorizzati nelle tabelle ACI. Da questa somma si detrae quanto il dipendente eventualmente paga di tasca propria.
Cosa devono fare le aziende
Le imprese con flotte assegnate in uso promiscuo devono verificare:
- L’anno di prima immatricolazione di ogni veicolo assegnato
- La presenza di optional o allestimenti speciali a carico aziendale
- I contratti di assegnazione e i cedolini paga, da aggiornare in base alla disciplina transitoria per veicoli concessi tra luglio 2020 e dicembre 2025
Detrazione IVA: due anni in più per recuperare
Una delle novità più pratiche riguarda il termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA. Il correttivo modifica gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, estendendo la finestra di recupero al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Facendo un esempio concreto: per una fattura di acquisto con IVA maturata nel 2026, la detrazione sarà esercitabile fino alla dichiarazione IVA relativa al 2028 (presentabile entro aprile 2029). Attualmente il termine era fissato alla dichiarazione del primo anno successivo, generando spesso perdite per errori documentali o ritardi.
Restano ovviamente fermi i requisiti sostanziali: operazione inerente all’attività, imposta regolarmente assolta e fattura correttamente ricevuta. L’allungamento non è un’amnistia, ma riduce il rischio di decadenze sproporzionate rispetto a semplici ritardi formali.
Implicazioni per gli studi professionali
Per i professionisti con volume elevato di acquisti, questo cambiamento vale la pena di essere comunicato ai clienti: rivedere le procedure di archiviazione e controllo fatture è ancora più necessario, poiché un termine più lungo richiede archivi ancora più ordinati per gestire recuperi a distanza di tempo.
Per commercialisti e tax manager
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Scopri Libra →Crediti d’imposta da bonus edilizi: arriva la sostitutiva al 26%
Fino ad oggi, il trattamento fiscale del differenziale positivo tra prezzo di acquisto e valore nominale di un credito fiscale da bonus edilizio restava in un limbo normativo. L’Agenzia delle Entrate (risposta interpello n. 472/2023) aveva ritenuto irrilevante tale differenziale per le persone fisiche fuori dall’attività d’impresa, mancando una categoria reddituale adeguata.
Il quarto correttivo risolve il problema per i lavoratori autonomi introducendo una imposta sostitutiva del 26% sul differenziale positivo realizzato all’atto della compensazione in F24.
Esempio pratico: un commercialista acquista un credito edilizio da € 100.000 a € 82.000. Quando lo utilizza in F24 per l’intero valore nominale, il margine di € 18.000 viene assoggettato a sostitutiva del 26%, con un’imposta di € 4.680. Un carico contenuto rispetto alla progressività IRPEF.
La disciplina transitoria
Il nuovo regime dovrebbe applicarsi ai crediti acquistati dopo l’entrata in vigore. Per quelli già acquistati dal 2024, sarà possibile applicare il nuovo regime tramite dichiarazione integrativa, senza diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.
I professionisti che detengono crediti edilizi devono pertanto:
- Ricostruire data di acquisto, valore nominale, prezzo pagato e utilizzi già effettuati in F24
- Valutare se presentare dichiarazione integrativa per i periodi pregressi
- Distinguere i crediti acquistati come corrispettivo di prestazione (reddito professionale ordinario) da quelli acquistati finanziariamente (sostitutiva 26%)
Familiari a carico: cade il requisito di convivenza
Il correttivo modifica l’art. 12, comma 4-ter, del TUIR, eliminando il requisito generalizzato di convivenza o assegni alimentari da provvedimento giudiziario per il riconoscimento dei familiari fiscalmente a carico. Il requisito rimane solo per le “altre persone” indicate dall’art. 433 c.c. diverse da coniuge e figli.
La norma ha effetto retroattivo dal periodo d’imposta 2025, il che significa che i benefit già riconosciuti nell’anno passato potrebbero dover essere riconsiderati. I piani di welfare aziendale costruiti attorno alla nozione di familiare vanno rivisti, così come le procedure di verifica documentale adottate dagli uffici HR.
Adempimento collaborativo: rateazione più flessibile
I contribuenti ammessi all’adempimento collaborativo potranno rateizzare fino a 20 rate trimestrali le somme dovute in esecuzione delle risposte dell’Agenzia delle Entrate — rispetto alle rate precedentemente previste. In caso di decadenza, si applicano iscrizione a ruolo, sanzione ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 aumentata della metà e interessi.
Riscossione: addio ai contanti agli sportelli
Il correttivo introduce lo stop ai pagamenti in contanti presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Da quando la norma entrerà in vigore, i contribuenti dovranno obbligatoriamente utilizzare canali telematici e strumenti di pagamento tracciabili. Una misura attesa e coerente con il trend di digitalizzazione dei rapporti con il fisco.
Le principali novità in sintesi
- Fringe benefit auto aziendali: +50% per veicoli con oltre 5 anni dall’immatricolazione; +5% forfettario per optional a carico azienda
- Detrazione IVA: termine esteso al 2° anno successivo alla nascita del diritto
- Crediti edilizi professionisti: sostitutiva 26% sul differenziale positivo in compensazione F24
- Familiari a carico: eliminato requisito convivenza per coniuge e figli; effetto retroattivo dal 2025
- Adempimento collaborativo: rateazione fino a 20 rate trimestrali
- Riscossione: aboliti pagamenti in contanti agli sportelli
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Per le PMI e i professionisti che devono gestire le flotte aziendali, il nuovo conteggio del fringe benefit per i veicoli datati impatterà direttamente sui cedolini paga: aggiornare per tempo le politiche auto è un risparmio concreto per dipendenti e datori di lavoro.
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Le informazioni in questo articolo si basano sullo schema di decreto approvato in via preliminare il 10 giugno 2026. Il testo definitivo potrà subire modifiche in sede parlamentare. Per un’analisi personalizzata del tuo studio o della tua azienda, contatta il nostro team.
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