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Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato in esame preliminare il quarto decreto legislativo correttivo della Riforma Fiscale, il cosiddetto “Correttivo Omnibus”. Si tratta di un provvedimento atteso da commercialisti, aziende e professionisti: il testo interviene su temi caldi come la tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, le detrazioni per i familiari a carico nel welfare aziendale e il trattamento fiscale dei crediti d’imposta ceduti dai lavoratori autonomi.

Attenzione: il decreto è in esame preliminare. Solo dopo l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le norme acquisiranno certezza giuridica. Tuttavia, vista la rilevanza pratica delle misure, è fondamentale conoscerne il contenuto per iniziare a pianificare con i clienti.

Auto aziendali ai dipendenti: la nuova tassazione basata sull’età del veicolo

Questa è probabilmente la novità di maggiore impatto operativo per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono aziende con flotte auto. Fino ad oggi, le regole fiscali sui fringe benefit variavano a seconda che l’auto fosse nuova o meno al momento dell’assegnazione. Il correttivo introduce un criterio completamente diverso: l’età del veicolo al momento del godimento.

Il meccanismo: sotto e sopra i 5 anni

La nuova disciplina distingue due fasce:

  • Veicoli con meno di 5 anni dall’immatricolazione: si applicano le percentuali già in vigore nel 2025, differenziate per tipo di alimentazione (termica, ibrida, elettrica).
  • Veicoli con più di 5 anni dall’immatricolazione: il valore del fringe benefit calcolato ai fini IRPEF viene maggiorato del 50%.

In pratica, man mano che l’auto invecchia, aumenta il costo fiscale per il dipendente che la utilizza. La logica del legislatore è duplice: penalizzare i veicoli più obsoleti (e spesso più inquinanti) e incentivare il rinnovo del parco auto aziendale con mezzi più moderni ed ecologici.

Esempio pratico: per un’auto termica con costo chilometrico ACI pari a 5.000 €/anno:

  • Nei primi 5 anni → benefit imponibile: 50% × 5.000 = 2.500 € su cui il dipendente paga IRPEF
  • Dal 6° anno in poi → benefit imponibile: 2.500 € + 50% = 3.750 € su cui il dipendente paga IRPEF

Optional e accessori: maggiorazione forfettaria del 5%

Il correttivo risolve anche un’annosa questione pratica: cosa succede agli optional installati sull’auto (navigatore premium, cerchi in lega, tetto apribile) che non figurano nelle tabelle ACI? Fino ad oggi, questi accessori creavano un “buco normativo” e incertezze interpretative.

La soluzione è semplice: in presenza di optional a carico dell’azienda, il valore del fringe benefit viene aumentato forfettariamente del 5%. Da questo importo si sottrae quanto il dipendente eventualmente paga di tasca propria, e la differenza è il valore da assoggettare a IRPEF.

Riassegnazione auto aziendale: chiarimento atteso

Il correttivo fa finalmente chiarezza anche sulla riassegnazione del veicolo a un altro dipendente: non comporta aggravi fiscali aggiuntivi rispetto a una normale prima assegnazione. Una norma apparentemente scontata, ma che in passato aveva generato incertezze interpretative nelle aziende con alta rotazione del personale.

Regime transitorio per le auto ordinate nel 2024

Chi ha ordinato un veicolo entro il 31 dicembre 2024 e l’ha ricevuto entro il 31 dicembre 2025 mantiene il vecchio regime fiscale (quello in vigore fino al 31/12/2024), evitando la tassazione al “valore normale” che risultava più penalizzante. Anche questo regime transitorio si applica in caso di successiva riassegnazione.

Per i commercialisti e i consulenti del lavoro, questo insieme di novità richiederà una revisione delle simulazioni fiscali per tutti i clienti con auto aziendali in flotta. Strumenti come ONE Fiscale e Libra permettono di simulare in tempo reale l’impatto sulle buste paga e sulla contabilità aziendale.

Familiari a carico e welfare aziendale: eliminato il requisito di convivenza

Il correttivo risolve un problema concreto che aveva creato difficoltà nelle aziende con piani di welfare aziendale strutturati. Ecco il contesto: il D.Lgs. n. 192/2025 aveva introdotto, tra le condizioni per considerare “familiare fiscalmente a carico” le altre persone ex art. 433 c.c. (suoceri, fratelli, zii, generi, nuore), il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari.

Il problema è emerso subito: questo requisito non era stato considerato dai datori di lavoro nell’impostare i piani welfare 2025, con il rischio che i dipendenti perdessero a posteriori le agevolazioni ex art. 51 TUIR per i familiari non conviventi inclusi nei panieri welfare.

Il quarto correttivo interviene con una norma di salvaguardia retroattiva al 2025: il requisito della convivenza rimane solo per le disposizioni fiscali che richiedono espressamente la condizione di “familiare fiscalmente a carico”. Per le disposizioni che fanno genericamente riferimento ai familiari (come quelle sul welfare aziendale), torna ad applicarsi la disciplina vigente al 31 dicembre 2024, senza il requisito della convivenza.

In termini pratici: i piani welfare 2025 già strutturati che includevano familiari non conviventi rimangono validi, senza conseguenze fiscali per i dipendenti e per le aziende. Per gestire in modo ottimale la revisione dei piani welfare alla luce delle nuove regole, strumenti come ONE Lavoro e la consulenza specializzata restano fondamentali.

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Lavoro autonomo e crediti d’imposta ceduti: imposta sostitutiva al 26%

Una terza area di intervento riguarda i lavoratori autonomi e i professionisti che hanno ceduto o compensato crediti d’imposta agevolativi, inclusi quelli relativi al Superbonus (art. 119 D.L. 34/2020).

Il correttivo chiarisce che i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dalla compensazione di crediti agevolativi rientrano tra i redditi di lavoro autonomo ex art. 54 TUIR e sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 26% (stessa aliquota prevista dal D.Lgs. n. 461/1997).

Per i professionisti che determinano il reddito in modo ordinario, è prevista la facoltà di applicare le nuove disposizioni anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta 2024, con la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa se quella originaria è già stata trasmessa. Resta fermo che non sono previsti rimborsi per le maggiori imposte eventualmente già versate.

Redditi agricoli: coordinamento sistematico

Il correttivo interviene anche sui redditi delle imprese agricole, con modifiche al TUIR (artt. 32, 55 e 56-bis) di natura prevalentemente tecnica e di coordinamento sistematico. Si chiarisce che superati i limiti di agrarietà, tutte le attività agricole introdotte dalla riforma del 2024 (inclusa la produzione vegetale in immobili catastali) concorrono a formare il reddito d’impresa. Una norma attesa dai consulenti di aziende agricole per eliminare dubbi interpretativi.

Cosa fare ora: il piano operativo per commercialisti e imprese

Pur in attesa dell’approvazione definitiva e della pubblicazione in Gazzetta, le misure del quarto correttivo sono sufficientemente chiare da consentire una pianificazione anticipata:

  • Flotte auto aziendali: verificare per ogni veicolo la data di immatricolazione e proiettare l’impatto del +50% sul fringe benefit quando supererà i 5 anni. Valutare con i clienti se anticipare la sostituzione dei veicoli prossimi alla soglia.
  • Piani welfare: ricontrollare i piani 2025 e 2026 alla luce del chiarimento sui familiari non conviventi. Aggiornare i regolamenti interni aziendali.
  • Professionisti con crediti Superbonus ceduti: valutare l’opzione del regime dell’imposta sostitutiva al 26% e, se conveniente, preparare la dichiarazione integrativa.
  • Aziende agricole: verificare con i consulenti l’impatto delle nuove qualificazioni reddituali sull’IRPEF e sull’IRES.

Per approfondire le nuove disposizioni e ricevere una consulenza personalizzata su come adeguare la gestione fiscale della tua azienda o del tuo studio alle novità del Correttivo Omnibus, il team dell’Agenzia Wolters Kluwer Nord-Ovest è a tua disposizione.

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