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L’estate 2026 porta con sé temperature record e una nuova normativa a tutela dei lavoratori esposti alle ondate di calore. Con il D.L. n. 107/2026 e le istruzioni operative contenute nel messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026, vengono introdotte misure straordinarie di sostegno al reddito per i lavoratori colpiti da eventi climatici eccezionali. Una novità importante per Consulenti del Lavoro, datori di lavoro e imprese dei settori più esposti.

A differenza del precedente articolo dedicato agli obblighi HSE del datore di lavoro in caso di rischio caldo, questa guida si concentra sul versante economico e previdenziale: quando si può accedere alla Cassa Integrazione Guadagni per eventi climatici, come funziona la CISOA per i lavoratori agricoli e come presentare le domande secondo le nuove istruzioni INPS.

Il quadro normativo: D.L. n. 107/2026 e messaggio INPS 2418/2026

Il decreto-legge n. 107/2026, all’articolo 6, introduce misure straordinarie a tutela dei lavoratori colpiti da eventi climatici eccezionali, con specifico riferimento alle ondate di calore. La norma risponde a un’esigenza sempre più concreta: le temperature estreme non sono più eventi eccezionali ma una realtà ricorrente che impatta sulla capacità lavorativa e sulla sicurezza dei lavoratori all’aperto.

Il messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026 ha fornito le istruzioni operative, contributive e contabili per l’applicazione di questo articolo, delineando in modo preciso i due strumenti disponibili:

  • CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria): per i settori edile, lapideo e delle escavazioni
  • CISOA (Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli): per gli operai agricoli, con significative novità rispetto alla disciplina ordinaria

CIGO per caldo estremo: come funziona per edilizia e lapideo

Per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, il D.L. n. 107/2026 introduce una deroga significativa alla disciplina ordinaria della CIGO. Ecco i punti chiave:

Periodo di applicazione

Le misure straordinarie si applicano per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa riconducibili a eventi climatici eccezionali — incluse le ondate di calore — dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.

Il vantaggio principale: nessun computo nel limite massimo

La deroga più rilevante riguarda il calcolo della durata: i periodi di CIGO richiesti per eventi climatici eccezionali oggettivamente non evitabili non vengono computati nel limite massimo di durata del trattamento. Questo significa che un’impresa edile che ha già quasi esaurito le settimane di CIGO disponibili può comunque accedere a questo strumento per le sospensioni legate al caldo estremo, senza “bruciare” ore preziose del plafond ordinario.

Nessun contributo addizionale

Altra novità importante: per le domande di integrazione salariale presentate in queste circostanze non è dovuto il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, che normalmente si applica in percentuale sull’integrazione salariale erogata. Un vantaggio economico diretto per le imprese che sfruttano questo strumento.

Quando l’evento si considera oggettivamente non evitabile

Le istruzioni INPS chiariscono che l’evento climatico deve essere oggettivamente non evitabile: non basta che faccia caldo, ma occorre che le temperature raggiungano livelli tali da rendere impossibile o pericolosa la prosecuzione dell’attività lavorativa. In questo contesto assumono rilievo le allerte meteo emesse dalle autorità competenti e la documentazione del Consulente del Lavoro sulla situazione meteorologica.

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CISOA per eventi climatici: le novità per il settore agricolo

Per gli operai agricoli il D.L. n. 107/2026 amplia significativamente l’accesso alla CISOA, intervenendo su due fronti che tradizionalmente limitavano l’utilizzo di questo strumento:

Estensione alle riduzioni parziali dell’orario

Nella disciplina ordinaria, la CISOA è applicabile in caso di sospensione totale dell’attività. La nuova norma estende lo strumento anche alle ipotesi di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero. Un’apertura importante per realtà produttive agricole dove spesso il lavoro viene svolto nelle prime ore del mattino e sospeso nelle ore più calde, con un’attività parziale nel pomeriggio.

Eliminazione del requisito delle 181 giornate

La disciplina ordinaria della CISOA richiede che i lavoratori abbiano prestato almeno 181 giornate di lavoro nell’anno solare per accedere al beneficio. Per le sospensioni e riduzioni legate al caldo estremo, questa limitazione viene rimossa: si può accedere alla CISOA indipendentemente dal numero di giornate lavorate nell’anno.

Pagamento diretto INPS

Per la CISOA in questa ipotesi è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori, senza il meccanismo di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio. Una semplificazione operativa importante per le aziende agricole, spesso di piccole dimensioni.

Come presentare la domanda: istruzioni operative

Le istruzioni del messaggio INPS 2418/2026 disciplinano le modalità di presentazione delle domande:

  • Termini di presentazione: la domanda va presentata entro i termini ordinari previsti per la CIGO/CISOA, con indicazione specifica del codice causale riferito agli eventi climatici eccezionali
  • Documentazione richiesta: occorre allegare documentazione attestante l’evento climatico (bollettini meteorologici, allerte della Protezione Civile o del sistema di monitoraggio del calore) e la sua incidenza sull’attività lavorativa
  • Canale telematico: tutte le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il portale INPS, nella sezione dedicata agli ammortizzatori sociali
  • Dichiarazione del datore di lavoro: deve essere specificato che la sospensione o riduzione è riconducibile a un evento climatico eccezionale oggettivamente non evitabile

Impatto su Consulenti del Lavoro: cosa fare adesso

Per i Consulenti del Lavoro che assistono imprese edili, agricole e operanti in settori esposti al rischio caldo, le novità del D.L. 107/2026 richiedono un’azione immediata su più fronti:

  • Informare i clienti sulla disponibilità degli strumenti straordinari di CIG per caldo estremo, specificando i settori coinvolti e le condizioni di accesso
  • Monitorare le allerte meteo nelle aree di operatività dei clienti per identificare tempestivamente le situazioni che giustificano la richiesta di CIG
  • Predisporre la documentazione necessaria per le domande CISOA e CIGO, raccogliendo le evidenze meteorologiche a supporto
  • Verificare i limiti di durata già utilizzati dai clienti per ottimizzare l’utilizzo del plafond ordinario, separando le richieste per caldo estremo dalle altre causali
  • Aggiornare i sistemi gestionali con i nuovi codici causale previsti dalle istruzioni INPS

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Il contesto: perché questa normativa era necessaria

Il D.L. 107/2026 si inserisce in un quadro normativo e climatico in rapida evoluzione. Le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti e intense, con picchi che nelle ultime estati hanno toccato i 40°C anche in aree tradizionalmente temperate del Nord Italia. Per i lavoratori dei settori esposti — edilizia, agricoltura, gestione del verde, logistica — il rischio caldo non è più un’emergenza occasionale ma una variabile strutturale della pianificazione del lavoro.

La normativa risponde a questa realtà introducendo un meccanismo flessibile che permette alle imprese di proteggere i lavoratori senza subire conseguenze economiche eccessive, e ai lavoratori di ricevere sostegno al reddito senza penalizzare la propria posizione previdenziale.

Riepilogo operativo: checklist per CDL e datori di lavoro

  1. Verificare se il settore rientra tra quelli coperti (edile, lapideo, escavazioni, agricoltura)
  2. Identificare le giornate con evento climatico eccezionale e raccogliere la documentazione meteorologica
  3. Calcolare le ore di sospensione/riduzione attribuibili al caldo estremo
  4. Presentare la domanda CIGO o CISOA entro i termini previsti con il codice causale corretto
  5. Conservare la documentazione a supporto per eventuali controlli ispettivi
  6. Informare i lavoratori del sostegno al reddito garantito durante i periodi di sospensione

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